Art. 4.
(Domanda di registrazione).

      1. La domanda di registrazione della denominazione «autenticità certificata» può essere presentata esclusivamente da un'associazione. Per associazione si intende qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori o di trasformatori che trattano il medesimo prodotto agroalimentare, comprese le persone fisiche e giuridiche. Dell'associazione possono, comunque, fare parte anche soggetti terzi che sono interessati a partecipare.
      2. Un'associazione può presentare domanda di registrazione esclusivamente per i prodotti agroalimentari che essa stessa produce, elabora o fornisce o, in casi eccezionali, rappresenta.
      3. La domanda di registrazione comprende almeno:

          a) il nome e l'indirizzo dell'associazione richiedente;

          b) il disciplinare predisposto ai sensi dell'articolo 3;

          c) il nome e l'indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare, e i relativi compiti specifici, ai sensi dell'articolo 7;

          d) i documenti che comprovano la tradizionalità, l'autenticità o l'originalità del prodotto.

 

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